Decreto Legislativo n° 24 / 2002.
In primo luogo, esso stabilisce (art. 1519 ter) che il venditore (finale) ha l'obbligo di consegnare al consumatore (acquirente) beni conformi al contratto di vendita.
La cosa interessante è che è una delle prime volte, se non addirittura la prima, che viene utilizzato espressamente in un testo normativo italiano un concetto tipico della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, quale quello di conformità, nel significato, in questo caso, del bene al contratto di vendita.
Come nelle norme volontarie (e quindi non giuridiche e cogenti) della qualità, l'articolo 1519 ter, spiega che il bene di consumo è conforme al contratto se è idoneo all'uso a cui serve quel tipo di beni, è conforme alla descrizione fattane dal venditore (compresa quella delle sue prestazioni), anche attraverso l'esibizione di un campione o modello, presenta la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare dalla natura del bene o dalle dichiarazioni riportate su di esso e sulle sue qualità e prestazioni dagli strumenti o dai supporti della comunicazione aziendale (per esempio, in uno spot pubblicitario o su un depliant illustrativo o assicurate verbalmente dal venditore).
Il difetto di conformità comprende anche quello dell'installazione quando quest'ultima è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
L'articolo 1519 quater stabilisce che il venditore (finale) è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino di essa, senza spese ed in un congruo (breve) termine, mediante riparazione o sostituzione del bene (salva l'impossibilità o l'eccessiva onerosità del rimedio rispetto al valore del bene) od alla riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto (esclusa, quest'ultima, solo nel caso di lieve entità del difetto).